“A” al Rep.35916 Fasc.8065 del 13.12.2006
STATUTO
Art. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata
“CASA DI BETANIA – ONLUS”.
Essa è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge il agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea approva l’ eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Signa (FI) Piazza Castruccio Castracani n. 4/5.
La durata dell’Associazione è indeterminata.
Art. 3 – OGGETTO – SCOPO E FINALITA’
L’Associazione non ha scopo di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente di solidarietà sociale ed ha tra i suoi scopi prioritari la liberazione e la promozione della donna emarginata e vittima di situazioni che la privano della propria dignità; il sostegno in vari continenti delle donne, delle famiglie, dei minori, degli indigenti, tramite la realizzazione di progetti.
Si ispira ai principi cristiani circa la centralità della persona, il valore della famiglia, l’attenzione e la solidarietà per i piccoli, i poveri, gli emarginati, così come proposti dal messaggio evangelico.
Per perseguire il fine di una promozione integrale della persona e di solidarietà sociale, svolge attività nel campo della missionarietà, dell’accoglienza, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficienza, della formazione, della tutela dei diritti civili, dell’istruzione e della promozione della cultura.
Opera per la gestione delle proprie strutture socio-assistenziali nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia e potrà addivenire, nell’esercizio delle proprie attività, a rapporti convenzionati con Enti pubblici. Opera nel campo missionario in vari continenti per la realizzazione di progetti che favoriscono la cura della salute, della formazione umana e culturale.
Promuove, nelle realtà sociali con le quali entra in contatto, la cultura e la prassi:
a) della solidarietà e dell’attenzione alle situazioni di bisogno, di disadattamento e di devianza delle donne;
b) del rispetto della vita;
c) della formazione umana e intellettuale delle persone. Crea ambiti o ambienti di accoglienza per lo svolgimento dei programmi terapeutici, nel rispetto della libertà e della dignità degli utenti.
Favorisce il reinserimento sociale delle donne, delle ragazze madri con bimbo, anche in collaborazione con le strutture giudiziarie ed amministrative.
Gestisce in modo organico ed adeguato interventi di prevenzione, sostegno alle donne e alle loro famiglie, formazione e consulenza, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, specie nell’ambito territoriale.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4 – GLI ASSOCIATI
Possono divenire membri dell’Associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, che ne condividono le finalità e sono mosse da fini di solidarietà.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione, di essere informati sulle sue attività e di controllarne l’andamento.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’Associazione di cui fanno parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dell’associato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiano.
Possono essergli soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione di cui fa parte.
Anche l’assunzione di cariche sociali non comporta retribuzione né costituisce in nessun caso rapporto di impiego con l’Associazione.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto, può essere escluso dalla Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.